IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ..., scuola e universita'; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) con il quale si e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale della Scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593"; Vista la lettera prot. n. 2401/95/AZ/eg del 28 giugno 1995, con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, m. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "Scuola", concordato il 23 giugno 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti", contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visti in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 81, comma 3, del predetto testo coordinato, i quali prevedono rispettivamente che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica" e che "le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' dall'accordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 1.627,26 miliardi ed in lire 2.835,27 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "Scuola"; Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro; Tenuto conto che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Tenuto conto che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dipendenti del comparto allo scopo di migliorare la qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare, sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nell'attuare un nuovo sistema di relazioni di lavoro funzionale al perseguimento degli obiettivi di riforma del sistema scolastico e di revisione della disciplina del pubblico impiego, realizza l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi del servizio scolastico; Tenuto conto, infine, che l'art. 15 del testo coordinato il 23 giugno 1995, nel definire "Diritti e liberta' sindacali", prevede: a) nel comma 2, che continua a trovare applicazione l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, in contrasto con l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e con la direttiva-circolare n. 22/1994 del 15 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1994; b) nel comma 3, che continua ad operare l'attuale meccanismo per la ritenuta sindacale, in contrasto con il risultato del referendum dell'11 giugno 1995 in materia; c) nei commi 5, 6 e 7, che, per quanto attiene ai permessi sindacali, opera una ripartizione degli stessi a cura del Ministro della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi, in violazione delle disposizioni recate in materia dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che hanno gia' trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 in materia di ripartizione del monte ore complessivo dei permessi sindacali nel pubblico impiego e con la conseguente direttiva-circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 11/1995 del 5 maggio 1995. Disposizioni, queste ultime, che, definiscono una apposito e particolare procedimento a base negoziale per disciplinare compiutamente tutta la materia dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nel pubblico impiego e non prevedono altre forme contrattuali per tale materia; Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 luglio 1995 in merito al testo concordato in data 23 giugno 1995, ad accezione dell'art. 15 del testo da sottoscrivere "per le parti relative alla disciplina delle trattenute sindacali, dell'uso gratuito dei locali e dei permessi sindacali"; Vista la lettera prot. n. 2660 del 18 luglio 1995, con la quale l'ARAN, in attuazione della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 1995 - trasmessa alla citata Agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 967/Ris.Gab. del 17 luglio 1995 - ha inviato il testo dell'accordo stipulato in data 17 luglio 1995 tra la stessa ARAN, le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola per la sostituzione - secondo le indicazioni di cui alla predetta citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 1995 - dell'art. 15 del testo concordato in data 23 giugno 1995; Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 luglio 1995 riguardante il nuovo testo dell'art. 15 in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni..." e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; AUTORIZZA ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "Scuola", di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 giugno 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola, come sostituito, in riferimento all'art. 15, dal nuovo testo definito con l'accordo stipulato in data 17 luglio 1995 tra la medesima ARAN e le medesime confederazioni ed organizzazioni sindacali. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 21 luglio 1995 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 1