IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
   Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
   Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria per  il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
Ministeri, aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo ..., scuola e universita';
   Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica del 1
dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla  Gazzetta  Ufficiale
n.  298  del  22  dicembre  1994)  con il quale si e' provveduto alla
"Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  che
partecipano   alla  trattativa  per  la  stipulazione  del  contratto
collettivo nazionale del comparto del personale della Scuola, di  cui
all'art.  9  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593";
   Vista la lettera prot. n. 2401/95/AZ/eg del 28 giugno 1995, con la
quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e  52,  comma
3,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, m. 29, e successive
modificazioni   ed    integrazioni,    ha    trasmesso,    ai    fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  testo del contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  della
"Scuola", concordato il 23 giugno 1995 tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali  CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola,
SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola;
   Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato,  il  quale  e'
stato   inviato  unitamente  ad  una  relazione  tecnico-finanziaria,
corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52,  comma  3,
del   decreto   legislativo  n.  29/1993,  da  appositi  "Prospetti",
contenenti "l'individuazione del  personale  interessato,  dei  costi
unitari  e  degli  oneri riflessi del trattamento economico previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta   ed
indiretta,   ivi   compresa   quella   rimessa   alla  contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
   Visti in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 81, comma 3, del
predetto  testo coordinato, i quali prevedono rispettivamente che "il
presente contratto concerne il periodo  1  gennaio  1994-31  dicembre
1997  per  la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al
31 dicembre 1995 per la parte economica" e che  "le  integrazioni  al
presente   contratto,  derivanti  dal  precedente  comma  2,  nonche'
dall'accordo di cui al precedente art.  79,  non  possono  comportare
costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti";
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre  1993,  n.  546,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato che nella citata direttiva del  5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27  luglio  1994, n. 469" e che nella citata direttiva
del 1 febbraio 1995 e' stata  definita,  nell'ambito  degli  indicati
stanziamenti  di  cui  alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle
risorse tra i singoli  contratti  collettivi  riguardanti  i  diversi
comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego e le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  e  per  la  dirigenza medica e veterinaria",
indicando, in particolare, in  lire  1.627,26  miliardi  ed  in  lire
2.835,27  miliardi  gli  specifici importi destinati, rispettivamente
per gli anni  1995  e  1996,  al  rinnovo  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale della "Scuola";
   Considerato  che  il predetto testo concordato, con le motivazioni
indicate nel seguito, non risulta in generale  in  contrasto  con  le
citate  direttive  del  5  settembre  1994  e  del  1  febbraio 1995,
impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  dell'ARAN,  a
seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro;
   Tenuto  conto  che  la  spesa complessiva diretta ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge  n. 725/1994 e
dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal  modo  il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
   Tenuto  conto  che  il predetto testo concordato e' coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
   Tenuto  conto  che il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore impegno dei dipendenti del comparto allo scopo di migliorare
la  qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad
obiettivi  di  produttivita'  da  erogare,  sulla  base  di   criteri
selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei
risultati;
   Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle  predette direttive, il
citato testo concordato, nell'attuare un nuovo sistema  di  relazioni
di  lavoro funzionale al perseguimento degli obiettivi di riforma del
sistema scolastico e  di  revisione  della  disciplina  del  pubblico
impiego, realizza l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza
con  la  contestuale  diminuzione  dei costi complessivi del servizio
scolastico;
   Tenuto conto, infine, che l'art. 15 del  testo  coordinato  il  23
giugno 1995, nel definire "Diritti e liberta' sindacali", prevede: a)
nel  comma  2,  che  continua  a trovare applicazione l'art.   24 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.   209,  in
contrasto con l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e  con  la  direttiva-circolare n. 22/1994 del 15 ottobre 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre  1994;  b)
nel  comma  3,  che  continua  ad operare l'attuale meccanismo per la
ritenuta sindacale, in contrasto  con  il  risultato  del  referendum
dell'11  giugno  1995  in  materia;  c)  nei commi 5, 6 e 7, che, per
quanto attiene ai permessi sindacali, opera  una  ripartizione  degli
stessi   a   cura  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  dei
provveditori agli studi, in violazione delle disposizioni  recate  in
materia dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, dell'art. 3,
commi  31-34,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, che hanno gia'
trovato attuazione con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  27 ottobre 1994, n. 770, con il decreto del Ministro per la
funzione pubblica del 5 maggio 1995 in materia  di  ripartizione  del
monte  ore  complessivo dei permessi sindacali nel pubblico impiego e
con la conseguente direttiva-circolare del Ministro per  la  funzione
pubblica  n.  11/1995 del 5 maggio 1995. Disposizioni, queste ultime,
che, definiscono una  apposito  e  particolare  procedimento  a  base
negoziale   per  disciplinare  compiutamente  tutta  la  materia  dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali nel  pubblico  impiego  e
non prevedono altre forme contrattuali per tale materia;
   Vista  l'autorizzazione  espressa dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 13 luglio 1995 in merito al testo concordato in data  23
giugno  1995,  ad  accezione  dell'art. 15 del testo da sottoscrivere
"per le parti relative alla disciplina  delle  trattenute  sindacali,
dell'uso gratuito dei locali e dei permessi sindacali";
   Vista  la  lettera  prot. n. 2660 del 18 luglio 1995, con la quale
l'ARAN, in attuazione della citata deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri  del  13  luglio  1995 - trasmessa alla citata Agenzia della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri/Dipartimento  della  funzione
pubblica  con  nota  prot.  n.  967/Ris.Gab.  del 17 luglio 1995 - ha
inviato il testo dell'accordo stipulato in data 17 luglio 1995 tra la
stessa ARAN,  le  confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL  e  le
organizzazioni  sindacali  CGIL/Scuola,  SINASCEL/CISL,  SISM/CISL  e
UIL/Scuola per la sostituzione - secondo le indicazioni di  cui  alla
predetta  citata  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri del 13
luglio 1995 - dell'art. 15 del testo concordato  in  data  23  giugno
1995;
   Vista  l'autorizzazione  espressa dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 21 luglio 1995 riguardante il nuovo testo  dell'art.  15
in precedenza indicato;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27
gennaio  1995,  con  il  quale  il Ministro per la funzione pubblica,
consigliere Franco Frattini, e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive  modificazioni ed integrazioni..." e ad "esercitare ...  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano ... 1) Funzione pubblica";
   A nome del Governo;
                              AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione   dell'allegato  testo  del  contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  della
"Scuola",  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23  giugno  1995
tra  l'ARAN  e  le  confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL e le
organizzazioni  sindacali  CGIL/Scuola,  SINASCEL/CISL,  SISM/CISL  e
UIL/Scuola,  come  sostituito, in riferimento all'art.  15, dal nuovo
testo definito con l'accordo stipulato in data 17 luglio 1995 tra  la
medesima   ARAN   e  le  medesime  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 21 luglio 1995
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               Il Ministro per la funzione pubblica
                                             FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 1